giovedì 17 gennaio 2013

Note tecniche sull'affido famigliare: la normativa italiana..

Esiste una normativa ad hoc che disciplina l'affido familiare.
E' la Legge 4 maggio 1983, n. 184 dal titolo “ Disciplina dell’adozione e dell’affidamento familiare dei minori” poi  modificata con la Legge 28 marzo 2001 n. 149 con il titolo “Diritto del minore ad una famiglia”.

Inutile sottolineare in questa sede le modifiche apportate ad ogni singolo articolo dalla nuova legge del 2001, ci basterebbe far caso al titolo rinnovato:  "Diritto del minore ad una famiglia", anziche' il pomposo "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento familiare dei minori".

Emerge il desiderio del legislatore di garantire ad ogni bambino un ambiente familiare e naturalmente sereno ed equilibrato. Laddove questo non sia possibile e qualsiasi tentativo sia risultato vano ha individuato due strade percorribili: l'affido famigliare e l'adozione.

Cosa possiamo estrapolare di interessante dalla norma riguardo all'affido? innanzitutto due concetti da evidenziare:

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia e Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

Ancora una volta, dopo il titolo, si sottolinea l'attenzione verso il minore e, in particolare, al diritto di restare in famiglia.  Le due strade di cui sopra si applicano quando non resta altra scelta. 
Nello specifico gli adulti che ruotano attorno all'affido (per sua natura a carattere temporaneo) devono agevolare il rientro in famiglia. 
Finchè risulta possibile, aggiungo io. Perchè non si puo' falsare la realtà e convincere un bambino/ragazzo (soprattutto quando ha un'età per capire) che tutto va bene quando ci sono dati oggettivi che affermano il contrario. Un minore rifiutato o dimenticato soffre e non è certo negando il senso della sofferenza che si aiuta a superarlo. Ritengo più utile accompagnare a comprendere. Senza giudicare l'azione del genitore naturale ma neppure negando il disappunto del minore e - sarò onesta - anche di noi adulti/genitori affidatari.


L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni.

Qui si entra nel merito.

E' sempre il Servizio Sociale di riferimento che propone e attua l'affido e abbina il minore in temporanea difficoltà alla famiglia affidataria che lo accompagnerà nel percorso.

L'affido puo' essere consensuale ovvero la famiglia riconosce il proprio momento di difficoltà e da' il proprio consenso oppure giudiziale, quando è il Tribunale per i Minorenni a disporre indipendentemente o in mancanza dell’assenso della famiglia.

Le sorelle - Botero
Si noti ancora una volta l'attenzione al minore: sicuramente viene ascoltato il ragazzo che abbia compiuto i 12 anni di età  e non si esclude il coinvolgimento di un bambino più piccolo. Credo di aver capito in questa mia breve esperienza di famiglia affidataria che l'ascolto del minore è di aiuto soprattutto per individuare la famiglia in cui si possa sentire più a suo agio: una famiglia con bimbi più piccoli, con soli adulti, un single.....

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso [.......] le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. [......] con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni. [.....], ogni evento di particolare rilevanza [.....], sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
[....] il periodo di presumibile durata dell’affidamento [......] non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.

In questo articolo - e nel successivo - ho preferito inserire degli [omissis] per alleggerirne la lettura.

Non tutti i provvedimenti di affidamento (cosa sono? in poche parole: sono gli atti del Servizio Sociale in cui è scritto che il minore X è in affidamento familiare presso la famiglia Y) riportano esattamente motivazione, date e condizioni; il più delle volte alcune indicazioni sono riferite a voce: quando e se il minore deve incontrare la famiglia e eventuali vissuti del minore di cui tener conto.  Anche la data è indicativa poichè, il più delle volte, i due anni indicati dalla norma non sono sufficienti e l'affido viene prorogato.

L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione [......], ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. [....]. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
Il servizio sociale [......] svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee [.......].

L'articolo in questione riassume la vita della famiglia affidataria
Vita che varia in base alle diverse tipologie di affido:  in forma residenziale o a tempo pieno, dove l'inserimento del minore in un'altra famiglia ha carattere di continuità , a tempo parziale/part time, dove l'inserimento in un altro nucleo è previsto per alcuni giorni alla settimana, solo nel pomeriggio o per alcuni periodi di tempo breve e determinato.



2 commenti:

  1. Ho letto con molto interesse questo post...sono anni che mi balla per la testa e per il cuore il desiderio di prendere in affidamento un bambino, sapendo che ho molto amore e serenità da dare e anche le capacità pratiche grazie al mio percorso di studi e lavorativo....l'unica cosa che mi ha sempre bloccato è l'impatto emotivo sulle mie figlie che ritengo ancora troppo piccole per accettare il fatto di affezionarsi a qualcuno che poi, da un giorno all'altro, possono perdere....ma come mio solito continuo a pregarci su e Dio mi aiuterà a capire quando sarà il momento adatto!
    A presto, Lena

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  2. Lena, e' difficile dare suggerimenti. se ti senti di farlo, non guardarti troppo attorno, non chiedere troppo - ogni storia e' diversa - e quando sei pronta comincia il percorso dei colloqui.
    capisco le remore per le bambine, ultimamente mi domando anchio come spieghero' il momento del distacco. finora me la sono cavata spiegando che non tutte le mamme riescono a fare le mamme oppure hanno un lavoro lontano cosi', chi puo', aiuta.
    cercheremo di fare in modo di mantenere i rapporti.

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